Ricerca in archivio
Ordine dei Medici Veterinari
Provincia di Agrigento
10 Nov 2020
Art. 13 - Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici; c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilita' e comprensibilita' dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
---
Il riferimento al dato presente nella sotto-sezione 2 livello e riferito alla sezione “Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” è inerente ad un ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di pubblicazione con tipologia “A” – Enti destinatari “Tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs.30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni ”.
Riferimento normativo:
-art.11,cc.1e3,d.lgs.n.33/2013
Contenuti dell’obbligo:
- Articolazione degli uffici
- Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.
- Competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale