Ricerca in archivio
Ordine dei Medici Veterinari
Provincia di Agrigento
10 Nov 2020
Art. 28 - Pubblicita' dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali
1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate. Sono altresi' pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.
---
Il riferimento al dato presente nella sotto-sezione 2 livello e riferito alla sezione “Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” è inerente ad un ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di pubblicazione con tipologia “E” – Enti destinatari “Regioni, Province autonome e Province”.
Riferimento normativo: - art. 28, d.lgs. n. 33/2013
Contenuti dell’obbligo:
- Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate
- Atti e relazioni degli organi di controllo