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Ordine dei Medici Veterinari
Provincia di Agrigento
10 Nov 2020
Art. 23
Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) autorizzazione o concessione;
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori,servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del decretolegislativo n. 150 del 2009;
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.
2. Per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi di cui al comma 1 sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. La pubblicazione avviene nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto.
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Il riferimento al dato presente nella sotto-sezione 2 livello e riferito alla sezione “Amministrazione trasparente – Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti” è inerente ad un ambito soggettivo di applicazione dell’obbligo di pubblicazione con tipologia “ B “ – Enti destinatari Amministrazioni pubbliche di cui all'art.1, comma2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e successive modificazioni, enti pubblici nazionali, nonché società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate ai sensi dell'art.2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione provvedono all'attuazione di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri con uno o più D.P.C.M. devono essere determinate le modalità di applicazione del decreto Le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome possono individuare forme e modalità di applicazione del decreto in ragione della peculiarità dei propri ordinamenti ”.
Riferimento normativo:
-art. 11, d.lgs. n. 33/2013 -art.1,c.34,l.n.190/2012
Contenuti dell’obbligo:
-Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei
procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l'affidamento
di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione
prescelta; concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni
di carriera; accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre
amministrazioni pubbliche.
-Per ciascuno dei provvedimenti:
1) contenuto
2) oggetto
3) eventuale spesa prevista
4) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento